Art. 40 - Automezzi
Art. 40 - Automezzi1. Consegnatari degli automezzi sono l'Economo o, rispettivamente, i responsabili dell'unità organizzativa di primo livello, per gli automezzi acquisiti con fondi assegnati al proprio budget.
2. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
i. la loro utilizzazione sia conforme alle finalità istituzionali di Ateneo;
ii. il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in apposito libretto di marcia fornito dall'ufficio competente.
3. Il consegnatario provvede alla compilazione di un prospetto che riepiloga i costi del carburante e quelli delle manutenzioni, e lo trasmette annualmente all'ufficio competente.