Art. 41 - Principi generali

Art. 41 - Principi generali

1. L’Università, quale istituzione dotata di personalità giuridica, è unico centro d’imputazione degli effetti giuridici dell’attività negoziale, che viene esercitata nella piena capacità di diritto pubblico e privato, nell’ambito dei propri fini istituzionali.
2. L’attività contrattuale relativa agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni e ai servizi in genere è disciplinata dal presente regolamento e dalle disposizioni dei regolamenti interni, nel rispetto della normativa vigente.
3. L’acquisto di forniture e servizi avviene nel rispetto delle norme che prevedono il ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni.

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