Art. 44 - Uso della carta di credito
Art. 44 - Uso della carta di credito1. E’ consentito l’uso delle carte di credito, come strumento di pagamento, entro adeguati limiti quantitativi, da parte delle unità organizzative di primo livello. L’autorizzazione al rilascio della carta di credito è data dal Direttore generale previa richiesta motivata degli utenti.
2. L’uso è, in ogni caso, limitato all’ambito istituzionale della spesa. Possono esserne fruitori: il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Direttore generale, i responsabili delle strutture di livello dirigenziale, i direttori di dipartimento.
3. Le modalità di fruizione sono definite da apposito regolamento.