Art. 49 - Elenco annuale dei lavori
Art. 49 - Elenco annuale dei lavori1. L’elenco annuale dei lavori contiene le opere realizzabili nel corso dell’anno successivo. Esso viene definito dal Consiglio di amministrazione in coerenza con il piano triennale e sulla base delle risorse economiche a tal fine disponibili.
2. L’elenco viene approvato insieme al Budget unico di Ateneo, di cui costituisce parte integrante. Nella medesima deliberazione, il Consiglio di amministrazione autorizza l’esecuzione degli appalti e degli atti necessari alla loro realizzazione.