Art. 53 - Partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto pubblico e privato
Art. 53 - Partecipazione a consorzi e ad altri soggetti di diritto pubblico e privato1. La partecipazione dell’Università a soggetti di diritto pubblico e privato avviene nel rispetto della disciplina prevista nello Statuto e nel regolamento generale di Ateneo.
2. Il Rettore designa il rappresentante dell’Ateneo negli organi amministrativi o scientifici dei soggetti partecipati.