Capo 3 - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI

Capo 3 - PROCEDURE NEGOZIALI DI COMPETENZA DEI DIPARTIMENTI admin

Art. 54 - Procedure negoziali di competenza dei dipartimenti

Art. 54 - Procedure negoziali di competenza dei dipartimenti

1. Sono di competenza del dipartimento, se di valore inferiore o uguale alla soglia prevista dal regolamento di Ateneo per le spese in economia, i procedimenti relativi a:

a. convenzioni, contratti, accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;
b. convenzioni, contratti, accordi per prestazioni per conto terzi;
c. la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
d. convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di servizi e forniture, nel rispetto del regolamento di Ateneo sulle spese in economia e delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni, nonché, per i lavori, nei casi previsti dal medesimo regolamento sulle spese in economia;
e. la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi.
2. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 sono adottati e i relativi contratti stipulati dal direttore di dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 56.
3. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 di valore superiore a quello ivi indicato sono istruiti dai competenti uffici dell’amministrazione centrale e autorizzati dal Consiglio di amministrazione; i relativi contratti sono stipulati dal Rettore. ll parere del Senato Accademico di cui all’articolo 10, comma 2, lettera r), e articolo 12, comma 2, lettere p) e q), Statuto, è richiesto, limitatamente agli aspetti relativi alla ricerca, alla didattica e ai correlati servizi, quando i procedimenti impegnano risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate a più di due dipartimenti.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, Statuto, in caso di necessità ed urgenza il Rettore, su motivata proposta del direttore del dipartimento, previamente autorizzato dal consiglio di dipartimento, può autorizzare con proprio decreto gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 3. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dal Rettore medesimo. E’ fatta salva la necessità di sottoporre il decreto a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
5. Il Consiglio di amministrazione può modificare annualmente il limite di valore di cui al comma 1, in relazione agli atti, provvedimenti e contratti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dello stesso comma.
6. Il Consiglio di amministrazione monitora, con cadenza semestrale, l’andamento dei contratti stipulati dai dipartimenti per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari e giuridico-amministrativi. A tal fine, viene istituita apposita anagrafe dei contratti.

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Art. 55 - Direttore di dipartimento

Art. 55 - Direttore di dipartimento

1. Nell’ambito delle funzioni previste dallo Statuto, il direttore di dipartimento è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del dipartimento.
2. Il direttore, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, ordina quanto occorre al funzionamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.
3. Il direttore adotta i provvedimenti e gli atti e stipula i contratti di competenza del dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 56.
4. Nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e fino alla stipula dei contratti, il direttore si avvale dei competenti uffici dell’amministrazione centrale.

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Art. 56 - Consiglio di dipartimento

Art. 56 - Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento autorizza, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti:

a. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
b. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per prestazioni per conto terzi, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
c. la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca che necessitino dell’anticipazione di risorse finanziarie a carico del budget del dipartimento, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
d. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di servizi e forniture, nel rispetto del regolamento sulle spese in economia e delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni, nonché, per i lavori, nei casi previsti dal medesimo regolamento sulle spese in economia, ai sensi dell’articolo 54, comma 1;
e. la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, previa valutazione del costo del servizio, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1.

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Art. 57 - Esecuzione

Art. 57 - Esecuzione

1. Sono di competenza del dipartimento, indipendentemente dalle soglie di valore di cui all’articolo 54, comma 1, la gestione e l’esecuzione dei seguenti atti e contratti:

a. le convenzioni, i contratti, gli accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;
b. le convenzioni, i contratti, gli accordi per prestazioni per conto terzi;
c. i progetti di ricerca nazionali e internazionali e le attività finanziate mediante la partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
d. la prestazione di servizi a terzi in seguito ad aggiudicazione di appalto pubblico di servizi.
2. Sono di competenza del dipartimento la gestione e l’esecuzione degli atti, provvedimenti, e contratti di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d).
3. Per ciò che attiene ai progetti di ricerca, il direttore, su proposta del responsabile del progetto, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, provvede all'ordinazione di quanto occorre al loro avanzamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.
4. Il direttore, il responsabile della segreteria amministrativa e il responsabile del progetto, nei rispettivi ruoli, sono responsabili in caso di danni derivanti da inadempimento, compresa l’inesatta o incompleta rendicontazione, ai sensi della normativa vigente.

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