Art. 54 - Procedure negoziali di competenza dei dipartimenti

Art. 54 - Procedure negoziali di competenza dei dipartimenti

1. Sono di competenza del dipartimento, se di valore inferiore o uguale alla soglia prevista dal regolamento di Ateneo per le spese in economia, i procedimenti relativi a:

a. convenzioni, contratti, accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;
b. convenzioni, contratti, accordi per prestazioni per conto terzi;
c. la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
d. convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di servizi e forniture, nel rispetto del regolamento di Ateneo sulle spese in economia e delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni, nonché, per i lavori, nei casi previsti dal medesimo regolamento sulle spese in economia;
e. la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi.
2. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 sono adottati e i relativi contratti stipulati dal direttore di dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 56.
3. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 1 di valore superiore a quello ivi indicato sono istruiti dai competenti uffici dell’amministrazione centrale e autorizzati dal Consiglio di amministrazione; i relativi contratti sono stipulati dal Rettore. ll parere del Senato Accademico di cui all’articolo 10, comma 2, lettera r), e articolo 12, comma 2, lettere p) e q), Statuto, è richiesto, limitatamente agli aspetti relativi alla ricerca, alla didattica e ai correlati servizi, quando i procedimenti impegnano risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali assegnate a più di due dipartimenti.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, Statuto, in caso di necessità ed urgenza il Rettore, su motivata proposta del direttore del dipartimento, previamente autorizzato dal consiglio di dipartimento, può autorizzare con proprio decreto gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di cui al comma 3. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dal Rettore medesimo. E’ fatta salva la necessità di sottoporre il decreto a ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.
5. Il Consiglio di amministrazione può modificare annualmente il limite di valore di cui al comma 1, in relazione agli atti, provvedimenti e contratti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dello stesso comma.
6. Il Consiglio di amministrazione monitora, con cadenza semestrale, l’andamento dei contratti stipulati dai dipartimenti per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari e giuridico-amministrativi. A tal fine, viene istituita apposita anagrafe dei contratti.

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