Art. 55 - Direttore di dipartimento

Art. 55 - Direttore di dipartimento

1. Nell’ambito delle funzioni previste dallo Statuto, il direttore di dipartimento è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del dipartimento.
2. Il direttore, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, ordina quanto occorre al funzionamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.
3. Il direttore adotta i provvedimenti e gli atti e stipula i contratti di competenza del dipartimento, previa autorizzazione del consiglio di dipartimento nei casi richiesti dall’articolo 56.
4. Nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica e fino alla stipula dei contratti, il direttore si avvale dei competenti uffici dell’amministrazione centrale.

admin