Art. 56 - Consiglio di dipartimento

Art. 56 - Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento autorizza, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti:

a. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
b. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per prestazioni per conto terzi, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
c. la partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca che necessitino dell’anticipazione di risorse finanziarie a carico del budget del dipartimento, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1;
d. la stipulazione di convenzioni, contratti e accordi per l’affidamento di servizi e forniture, nel rispetto del regolamento sulle spese in economia e delle procedure previste per l’approvazione del budget e delle sue variazioni, nonché, per i lavori, nei casi previsti dal medesimo regolamento sulle spese in economia, ai sensi dell’articolo 54, comma 1;
e. la partecipazione, da parte del dipartimento, a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, previa valutazione del costo del servizio, entro le soglie di cui all’articolo 54, comma 1.

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