Art. 57 - Esecuzione

Art. 57 - Esecuzione

1. Sono di competenza del dipartimento, indipendentemente dalle soglie di valore di cui all’articolo 54, comma 1, la gestione e l’esecuzione dei seguenti atti e contratti:

a. le convenzioni, i contratti, gli accordi in materia di ricerca, compresa la sua valorizzazione, didattica e attività culturali nazionali e internazionali;
b. le convenzioni, i contratti, gli accordi per prestazioni per conto terzi;
c. i progetti di ricerca nazionali e internazionali e le attività finanziate mediante la partecipazione a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;
d. la prestazione di servizi a terzi in seguito ad aggiudicazione di appalto pubblico di servizi.
2. Sono di competenza del dipartimento la gestione e l’esecuzione degli atti, provvedimenti, e contratti di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d).
3. Per ciò che attiene ai progetti di ricerca, il direttore, su proposta del responsabile del progetto, coadiuvato dal responsabile della segreteria amministrativa, provvede all'ordinazione di quanto occorre al loro avanzamento e autorizza il sostenimento dei costi e degli investimenti, nei limiti del budget assegnato.
4. Il direttore, il responsabile della segreteria amministrativa e il responsabile del progetto, nei rispettivi ruoli, sono responsabili in caso di danni derivanti da inadempimento, compresa l’inesatta o incompleta rendicontazione, ai sensi della normativa vigente.

admin