Art. 58 - Forma dei contratti
Art. 58 - Forma dei contratti1. Il Rettore, il Direttore generale e i responsabili delle unità organizzative di primo livello competenti, o loro delegati, stipulano i contratti mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ateneo o mediante scrittura privata, secondo la normativa vigente.