Art. 63 - Compensi aggiuntivi al personale

Art. 63 - Compensi aggiuntivi al personale

1. Al fine di valorizzare qualificati apporti nel campo della didattica, ricerca e gestione, correlati alle finalità istituzionali dell’Ateneo, possono essere corrisposti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo e ai collaboratori esperti linguistici, anche a tempo determinato, compensi aggiuntivi, comunque denominati, previa delibera del Consiglio di amministrazione e in coerenza con la normativa vigente.
2. Si fa espresso riferimento, per le modalità applicative, alla vigente regolamentazione per la corresponsione di compensi aggiuntivi al personale.

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