Art. 4 - Assemblee degli elettori
Art. 4 - Assemblee degli elettori1. Il decreto di indizione delle elezioni può convocare contestualmente l’assemblea degli elettori dei professori di ruolo e ricercatori e l’assemblea degli elettori del personale tecnico amministrativo, nel medesimo giorno, sede e orario per la designazione di commissioni elettorali di seggi comuni ad entrambi gli elettorati.
2. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, professori di ruolo e ricercatori e personale tecnico amministrativo, riuniti in assemblea congiunta degli elettori ai sensi dell’articolo 9 regolamento generale di Ateneo, eleggono il presidente dell'assemblea congiunta e, separatamente, i presidenti delle rispettive assemblee.
3. L’assemblea congiunta designa gli elettori componenti delle tre commissioni elettorali di seggio, formate come segue: per il seggio n. 1, cinque componenti e un supplente; per i seggi n. 2 e n. 3, tre componenti e un supplente.
4. Successivamente il presidente invita gli elettori a riunirsi nelle rispettive assemblee, come previsto dall’art. 30, comma 2 del regolamento generale di Ateneo, ai fini della presentazione delle candidature, formalizzate dalla Commissione tecnica di valutazione, e dei rispettivi programmi.