Art. 5 - Presentazione delle candidature
Art. 5 - Presentazione delle candidature1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio, corredate di curriculum vitae e idonea documentazione.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dalla Commissione tecnica di valutazione, che provvede al successivo inoltro delle candidature ammissibili alle rispettive assemblee degli elettori.