Art. 12 - Verbale di seggio della Commissione elettorale centrale, regolarità e validità dei risultati
Art. 12 - Verbale di seggio della Commissione elettorale centrale, regolarità e validità dei risultati1. La commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle operazioni di voto sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio.
2. Di tutte le operazioni della commissione elettorale centrale è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio.
3. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
4. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.