Art. 14 - Proclamazione degli eletti e nomina
Art. 14 - Proclamazione degli eletti e nomina1. Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.
2. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto.