Art. 2 - Centro di Spesa Autonomo (CSA)
Art. 2 - Centro di Spesa Autonomo (CSA)I. Per Centro di Spesa Autonomo si intende ogni struttura organizzativa detentrice di risorse assegnatele o pervenutele in proprio, dotata di autonomia di spesa e di bilancio, il cui Direttore è responsabile del raggiungimento di prestabiliti obiettivi perseguibili con le risorse medesime. Il CSA è dotato di proprio fondo di cassa ed ha autonomia di entrata e di spesa.
II. Al CSA possono afferire uno o più Centri di Responsabilità di cui all’art. 4 del presente Regolamento.