Art. 2 - Centro di Spesa Autonomo (CSA)

Art. 2 - Centro di Spesa Autonomo (CSA)

I. Per Centro di Spesa Autonomo si intende ogni struttura organizzativa detentrice di risorse assegnatele o pervenutele in proprio, dotata di autonomia di spesa e di bilancio, il cui Direttore è responsabile del raggiungimento di prestabiliti obiettivi perseguibili con le risorse medesime. Il CSA è dotato di proprio fondo di cassa ed ha autonomia di entrata e di spesa.

II. Al CSA possono afferire uno o più Centri di Responsabilità di cui all’art. 4 del presente Regolamento.

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