Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

I. Il Consiglio di Amministrazione è organo di impulso, programmazione e controllo:

· individua gli obiettivi da raggiungere e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie;
· approva i documenti di cui agli artt. 11, 34, 36, 37, 40 e 46, previa acquisizione dei pareri statutariamente previsti;
· delibera il Piano Esecutivo di Gestione, di cui all’art.12 del presente regolamento;
· determina l’attività di programmazione che può, per particolari obiettivi, consistere nella formulazione in dettaglio degli interventi;
· esercita, su propria iniziativa, il controllo riguardo ad atti e provvedimenti, ritenuti rilevanti, anche in relazione a determinate tipologie di spesa.

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