Capo 1 - Bilanci annuali di previsione
Capo 1 - Bilanci annuali di previsione adminArt. 10 - Esercizio finanziario e Bilancio annuale di previsione - Generalità
Art. 10 - Esercizio finanziario e Bilancio annuale di previsione - GeneralitàI. L'esercizio finanziario dell'Università ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
II. La gestione finanziaria del centro principale si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal CdA.
III. La gestione finanziaria del Centro di spesa principale è disciplinata dal presente capo.
IV. La gestione finanziaria dei CSA dotati di autonomia di bilancio, è disciplinata nel titolo V.
V. La gestione finanziaria dei CSNA è disciplinata nel titolo IV.
Art. 11 - Struttura del Bilancio annuale di previsione del Centro di spesa Principale
Art. 11 - Struttura del Bilancio annuale di previsione del Centro di spesa PrincipaleI. Il Centro di spesa principale è tenuto a redigere un Bilancio annuale di previsione di Ateneo strutturato in quattro livelli: titoli, categorie, capitoli e conti.
II. La classificazione delle entrate e delle spese avverrà secondo lo schema deliberato dal CdA, in relazione alle peculiari esigenze dell'Ateneo.
III. Ai fini del consolidamento, la classificazione sarà omogenea per il bilancio centrale e per quelli dei CSA.
IV. Il bilancio di previsione del Centro di Spesa principale, così come quello dei CSA, è formulato in termini finanziari di competenza: l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo che corrisponde al livello oggetto di approvazione del CdA e, rispettivamente, degli analoghi organi dei CSA.
V. Il capitolo è articolato in conti i quali indicano la provenienza dell’entrata e la natura della spesa.
VI. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresi i trasferimenti ai Centri di spesa autonomi dotati di autonomia di bilancio.
VII. Formano parte integrante del bilancio le note esplicative e di specificazione delle previsioni effettuate.
Art. 12 - Programmazione
Art. 12 - ProgrammazioneI. Strumenti di programmazione e controllo del Centro di spesa principale sono: il Piano di Programmazione Triennale ed il Piano Esecutivo di Gestione annuale nel quale vengono specificati gli obiettivi, programmati nell’esercizio, che si intendono raggiungere, con l’indicazione delle eventuali assunzioni di personale e degli indicatori di efficacia e di efficienza che si intende utilizzare per valutare i risultati.
II. Costituiscono parte integrante dei predetti strumenti di programmazione il Piano Triennale edilizio e l’Elenco dei Lavori di edilizia universitaria da realizzare nell’anno, di cui agli artt. 65 e 68 del presente regolamento.
III. Nel Piano Esecutivo di Gestione vengono inoltre precisati il contenuto tecnico e funzionale, il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione.
Art. 13 - Formazione del Bilancio annuale di previsione
Art. 13 - Formazione del Bilancio annuale di previsioneI. Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore amministrativo sulla base delle linee programmatiche indicate dalle Autorità accademiche e viene presentato al CdA dal Rettore accompagnato dai documenti di cui al successivo V comma.
II. Lo stato di previsione dell’entrata prevede le risorse che si renderanno disponibili nel corso dell’esercizio. Fra gli stanziamenti di entrata sono iscritte tutte le entrate dell’Ateneo con esclusione di quelle la cui riscossione è demandata, ai sensi del presente regolamento, ai Centri di spesa autonomi.
III. In sede di formazione del bilancio di previsione gli stanziamenti saranno determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili.
IV. Lo stato di previsione della spesa autorizza lo svolgimento delle attività comportanti l’assunzione di oneri finanziari.
V. Al progetto di bilancio sono allegati il parere del Senato Accademico, il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche, la relazione del Collegio dei revisori dei conti prevista dall'art. 120 del presente Regolamento, la situazione del personale in servizio, il Piano di Programmazione Triennale, il Piano Triennale edilizio, il Piano Esecutivo di Gestione annuale e l’Elenco dei Lavori di edilizia universitaria da realizzare nell’anno.
VI. Il progetto di bilancio rimane depositato presso la Direzione Amministrativa, di norma, per i 15 giorni che precedono la data del CdA che provvederà alla delibera in merito all’approvazione.
VII. Il bilancio viene deliberato dal CdA entro il 30 novembre.
VIII. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed a quello del Tesoro per conoscenza entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del CdA.
IX. E’ obbligatoria l’adozione di un provvedimento di assestamento del bilancio, almeno in occasione dell’approvazione del consuntivo.
Art. 14 - Principi generali per la redazione dei Bilanci
Art. 14 - Principi generali per la redazione dei BilanciI. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale e senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
II. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori dei bilanci sia del CSP di Ateneo che dei CSA.
III. I bilanci dei CSA dotati di autonomia di bilancio devono essere allegati al bilancio dell'Università e devono essere redatti in conformità al modello deliberato dal CdA.
IV. I bilanci devono inoltre rispondere ai principi di veridicità, chiarezza e unità,
Art. 15 - Contenuto del Bilancio annuale di previsione di Ateneo
Art. 15 - Contenuto del Bilancio annuale di previsione di AteneoI. Il bilancio di previsione mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, sia iniziali che assestati; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e della quota dell’avanzo, proveniente dall’esercizio precedente, ritenuta disponibile.
II. L’importo dell’avanzo libero presunto utilizzato ai fini del conseguimento del pareggio deve essere sommato in calce al totale delle entrate previste.
III. Il Fondo di finanziamento ordinario del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica viene iscritto in misura non superiore a quella corrispondentemente assegnata per l'anno in corso, salvo le diverse valutazioni formulate sulla base delle comunicazioni ministeriali.
Art. 16 - Avanzo e disavanzo di Amministrazione
Art. 16 - Avanzo e disavanzo di AmministrazioneI. L’avanzo/disavanzo di Amministrazione presunto è iscritto distintamente quale prima posta del bilancio di previsione, rispettivamente in entrata e in uscita, e trova riscontro analitico in specifica tabella dimostrativa che è parte integrante del bilancio di previsione.
II. La tabella dimostrativa del presunto avanzo/disavanzo di amministrazione ne indica la consistenza presunta alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce ed in calce alla stessa viene definito l’ammontare dell’avanzo libero distintamente dall’ammontare dell’avanzo finalizzato.
III. Dell’avanzo finalizzato deve essere redatto dettagliato elenco.
IV. Quota parte dell’avanzo di amministrazione finalizzato va iscritta in bilancio in aggiunta allo stanziamento delle pertinenti voci di spesa nella misura in cui se ne preveda l’utilizzazione nel corso dell’esercizio oggetto di previsione e per pari importo essa deve essere iscritta in calce alle previsioni di entrata. Tali iscrizioni vanno successivamente assestate con il dato esatto rilevato in sede consuntiva.
V. Il CdA, o il Consiglio del CSA o altro organo competente, devono deliberare i provvedimenti necessari ad assorbire l’eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.
Art. 17 - Fondo di Riserva
Art. 17 - Fondo di RiservaI. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio. L'ammontare di tale fondo non può superare il 5% delle spese correnti complessivamente previste.
II. Sul predetto capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
Art. 18 - Variazioni e storni di Bilancio
Art. 18 - Variazioni e storni di BilancioI. Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione, sono deliberate dal CdA o dal Consiglio del CSA. Nei casi di urgenza provvedono il Rettore con proprio decreto o il Direttore del CSA o i loro legittimi sostituti con proprio atto, salvo ratifica da adottarsi dal CdA o dal Consiglio del CSA - o in mancanza di quest’ultimo, dall’organo direttivo - nella prima adunanza successiva.
II. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
III. Per le variazioni in ogni caso vincolate e finalizzate si procederà con atti del Direttore amministrativo o del Direttore del CSA.
IV. Sono vietate le variazioni che implichino storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.