Art. 12 - Programmazione
Art. 12 - ProgrammazioneI. Strumenti di programmazione e controllo del Centro di spesa principale sono: il Piano di Programmazione Triennale ed il Piano Esecutivo di Gestione annuale nel quale vengono specificati gli obiettivi, programmati nell’esercizio, che si intendono raggiungere, con l’indicazione delle eventuali assunzioni di personale e degli indicatori di efficacia e di efficienza che si intende utilizzare per valutare i risultati.
II. Costituiscono parte integrante dei predetti strumenti di programmazione il Piano Triennale edilizio e l’Elenco dei Lavori di edilizia universitaria da realizzare nell’anno, di cui agli artt. 65 e 68 del presente regolamento.
III. Nel Piano Esecutivo di Gestione vengono inoltre precisati il contenuto tecnico e funzionale, il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, nonché i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione.