Art. 13 - Formazione del Bilancio annuale di previsione
Art. 13 - Formazione del Bilancio annuale di previsioneI. Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore amministrativo sulla base delle linee programmatiche indicate dalle Autorità accademiche e viene presentato al CdA dal Rettore accompagnato dai documenti di cui al successivo V comma.
II. Lo stato di previsione dell’entrata prevede le risorse che si renderanno disponibili nel corso dell’esercizio. Fra gli stanziamenti di entrata sono iscritte tutte le entrate dell’Ateneo con esclusione di quelle la cui riscossione è demandata, ai sensi del presente regolamento, ai Centri di spesa autonomi.
III. In sede di formazione del bilancio di previsione gli stanziamenti saranno determinati in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili.
IV. Lo stato di previsione della spesa autorizza lo svolgimento delle attività comportanti l’assunzione di oneri finanziari.
V. Al progetto di bilancio sono allegati il parere del Senato Accademico, il parere del Consiglio delle Strutture Scientifiche, la relazione del Collegio dei revisori dei conti prevista dall'art. 120 del presente Regolamento, la situazione del personale in servizio, il Piano di Programmazione Triennale, il Piano Triennale edilizio, il Piano Esecutivo di Gestione annuale e l’Elenco dei Lavori di edilizia universitaria da realizzare nell’anno.
VI. Il progetto di bilancio rimane depositato presso la Direzione Amministrativa, di norma, per i 15 giorni che precedono la data del CdA che provvederà alla delibera in merito all’approvazione.
VII. Il bilancio viene deliberato dal CdA entro il 30 novembre.
VIII. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed a quello del Tesoro per conoscenza entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del CdA.
IX. E’ obbligatoria l’adozione di un provvedimento di assestamento del bilancio, almeno in occasione dell’approvazione del consuntivo.