Art. 16 - Avanzo e disavanzo di Amministrazione

Art. 16 - Avanzo e disavanzo di Amministrazione

I. L’avanzo/disavanzo di Amministrazione presunto è iscritto distintamente quale prima posta del bilancio di previsione, rispettivamente in entrata e in uscita, e trova riscontro analitico in specifica tabella dimostrativa che è parte integrante del bilancio di previsione.
II. La tabella dimostrativa del presunto avanzo/disavanzo di amministrazione ne indica la consistenza presunta alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce ed in calce alla stessa viene definito l’ammontare dell’avanzo libero distintamente dall’ammontare dell’avanzo finalizzato.

III. Dell’avanzo finalizzato deve essere redatto dettagliato elenco.
IV. Quota parte dell’avanzo di amministrazione finalizzato va iscritta in bilancio in aggiunta allo stanziamento delle pertinenti voci di spesa nella misura in cui se ne preveda l’utilizzazione nel corso dell’esercizio oggetto di previsione e per pari importo essa deve essere iscritta in calce alle previsioni di entrata. Tali iscrizioni vanno successivamente assestate con il dato esatto rilevato in sede consuntiva.
V. Il CdA, o il Consiglio del CSA o altro organo competente, devono deliberare i provvedimenti necessari ad assorbire l’eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.

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