Art. 18 - Variazioni e storni di Bilancio

Art. 18 - Variazioni e storni di Bilancio

I. Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione, sono deliberate dal CdA o dal Consiglio del CSA. Nei casi di urgenza provvedono il Rettore con proprio decreto o il Direttore del CSA o i loro legittimi sostituti con proprio atto, salvo ratifica da adottarsi dal CdA o dal Consiglio del CSA - o in mancanza di quest’ultimo, dall’organo direttivo - nella prima adunanza successiva.

II. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria.
III. Per le variazioni in ogni caso vincolate e finalizzate si procederà con atti del Direttore amministrativo o del Direttore del CSA.
IV. Sono vietate le variazioni che implichino storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza o viceversa.

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