Capo 2 - Entrate del Bilancio annuale di previsione di Ateneo
Capo 2 - Entrate del Bilancio annuale di previsione di Ateneo adminArt. 19 - Accertamento delle entrate
Art. 19 - Accertamento delle entrateI. L'entrata è accertata quando l'Università appura le ragioni del suo credito ed il soggetto debitore; è iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario di quanto viene a scadenza entro l'anno.
II. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati alla Sezione Affari Finanziari per le annotazioni nelle apposite scritture.
III. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi, che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.
Art. 20 - Riscossione delle entrate
Art. 20 - Riscossione delle entrateI. Le entrate sono riscosse dall'istituto o agenzia di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso.
II. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto istituto.
III. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università sono annotate in apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il 30° giorno dalla loro riscossione, previa emissione di reversale di incasso.
IV. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'istituto cassiere con le modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento.
V. Ai terzi debitori sarà rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.
VI. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente.
Art. 21 - Reversali d'incasso
Art. 21 - Reversali d'incassoI. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore amministrativo e dal Direttore di Ragioneria, o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano.
II. Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
· esercizio finanziario;
· capitolo e conto di bilancio;
· nome e cognome o denominazione del debitore;
· causale della riscossione;
· importo in lettere e in cifre;
· data di emissione.
III. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio finanziario in corso sono tenute distinte da quelle relative ad esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
IV. Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
Art. 22 - Vigilanza sulla riscossione delle entrate
Art. 22 - Vigilanza sulla riscossione delle entrateI. Il Direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la personale sua responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.