Art. 19 - Accertamento delle entrate
Art. 19 - Accertamento delle entrateI. L'entrata è accertata quando l'Università appura le ragioni del suo credito ed il soggetto debitore; è iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario di quanto viene a scadenza entro l'anno.
II. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati alla Sezione Affari Finanziari per le annotazioni nelle apposite scritture.
III. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi, che sono compresi tra le attività del conto patrimoniale.