Art. 20 - Riscossione delle entrate

Art. 20 - Riscossione delle entrate

I. Le entrate sono riscosse dall'istituto o agenzia di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali d'incasso.

II. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente; entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto istituto.
III. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università sono annotate in apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il 30° giorno dalla loro riscossione, previa emissione di reversale di incasso.
IV. Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati provvedono, previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle somme riscosse all'istituto cassiere con le modalità previste per i singoli procedimenti di riscossione e di versamento.
V. Ai terzi debitori sarà rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento.
VI. E' vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente.

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