Capo 3 - Spese a carico del Bilancio annuale di previsione di Ateneo

Capo 3 - Spese a carico del Bilancio annuale di previsione di Ateneo admin

Art. 23 - Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

Art. 23 - Fasi della spesa ed assunzione degli impegni

I. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

II. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli del Bilancio annuale di previsione del CSP sono assunti dal Direttore amministrativo o, nell’ambito delle rispettive competenze assegnate ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento, dai Direttori delle Divisioni amministrative e loro delegati.
III. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo giuridicamente valido.
IV. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
V. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi:
· a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno stesso può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.
· a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo;
· a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando l'Università ne riconosca la necessità o la convenienza e comunque per un periodo non superiore ai nove anni.
VI. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio finanziario scaduto.
VII. La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.
VIII. Le somme stanziate in conto capitale, e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono, con delibera del CdA, costituire avanzo finalizzato di cui all’art.16. Le somme comunque finalizzate per disposizione ministeriale o altra norma di legge, e non impegnate alla chiusura dell’esercizio, costituiscono avanzo finalizzato.
IX. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio confluiscono nei residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale.

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Art. 24 - Registrazione degli impegni di spesa

Art. 24 - Registrazione degli impegni di spesa

I. Tutti gli atti comportanti oneri a carico del Bilancio annuale di previsione di Ateneo, devono essere inoltrati, unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, alla Sezione Affari Finanziari che provvede alla registrazione dell'impegno di spesa, previa verifica della regolarità formale della relativa documentazione del rispetto dei piani e programmi e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di previsione.

II. Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti, con le osservazioni della Sezione Affari Finanziari, all'ufficio di provenienza.

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Art. 25 - Liquidazione della spesa

Art. 25 - Liquidazione della spesa

I. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal Direttore Amministrativo o dal Direttore della Divisione o loro delegati, previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art.27, della regolarità della fornitura di beni, opere e servizi, nonché sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

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Art. 26 - Ordinazione della spesa

Art. 26 - Ordinazione della spesa

I. Il pagamento della spesa è ordinato mediante l'emissione di mandati, numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

II. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Amministrativo o dal Direttore della Divisione e dal Capo Sezione Affari Finanziari, o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano.
III. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
· esercizio finanziario;
· capitolo e conto di bilancio;
· nome e cognome o denominazione del creditore, codice fiscale e/o partita IVA
· causale del pagamento;
· importo in lettere e in cifre;
· modalità di estinzione;
· data di emissione.
IV. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo indistintamente a favore di diversi creditori.
V. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso devono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".

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Art. 27 - Documentazione dei mandati di pagamento

Art. 27 - Documentazione dei mandati di pagamento

I. Ogni mandato di pagamento è corredato dai documenti giustificativi della spesa, quali: atti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, verbali di collaudo ove richiesti, documentazione di presa in carico dei beni, quando si tratta di beni inventariabili, e bolle di accompagnamento per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, copia degli atti di impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, note di liquidazione e ogni altro documento che giustifichi la spesa ovvero indichi l’Ufficio o la Divisione Amministrativa sui quali gravi l’onere di far conoscere dove siano conservate le documentazioni in originale.

II. La completezza di tale documentazione, qualora quest’ultima non sia allegata, è attestata dal Responsabile depositario.

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Art. 28 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

Art. 28 - Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

I. L'Università può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in questo ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;
c) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore.
II. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.

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Art. 29 - Mandati di pagamento non eseguiti alla fine dell'esercizio finanziario

Art. 29 - Mandati di pagamento non eseguiti alla fine dell'esercizio finanziario

I. I mandati di pagamento non eseguiti entro il termine dell'esercizio vengono riversati dall'istituto cassiere alle partite di giro e riemessi nell’esercizio successivo.

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