Art. 26 - Ordinazione della spesa

Art. 26 - Ordinazione della spesa

I. Il pagamento della spesa è ordinato mediante l'emissione di mandati, numerati in ordine progressivo, tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

II. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Amministrativo o dal Direttore della Divisione e dal Capo Sezione Affari Finanziari, o dalle persone dagli stessi delegate o che legittimamente li sostituiscano.
III. I mandati contengono le seguenti indicazioni:
· esercizio finanziario;
· capitolo e conto di bilancio;
· nome e cognome o denominazione del creditore, codice fiscale e/o partita IVA
· causale del pagamento;
· importo in lettere e in cifre;
· modalità di estinzione;
· data di emissione.
IV. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo indistintamente a favore di diversi creditori.
V. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso devono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".

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