Art. 29 - Mandati di pagamento non eseguiti alla fine dell'esercizio finanziario

Art. 29 - Mandati di pagamento non eseguiti alla fine dell'esercizio finanziario

I. I mandati di pagamento non eseguiti entro il termine dell'esercizio vengono riversati dall'istituto cassiere alle partite di giro e riemessi nell’esercizio successivo.

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