Art. 30 - Affidamento del servizio

Art. 30 - Affidamento del servizio

I. Il servizio di cassa e di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal CdA dell'Università, ad un unico istituto di credito il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà dell'Università.

II. La convenzione di cui al precedente comma deve prevedere le modalità per l'autonomo espletamento del servizio di cassa dei Centri di spesa dotati di autonomia di bilancio costituiti nell'Università.
III. Per l'espletamento di particolari servizi l'Università ed i Centri di spesa dotati di autonomia di bilancio possono avvalersi di conti correnti postali. Unico traente è l'istituto cassiere di cui al I comma.

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