Art. 32 - Scritture finanziarie e patrimoniali

Art. 32 - Scritture finanziarie e patrimoniali

I. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

II. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
III. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Università si avvale, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi informatici dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

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