Art. 33 - Sistema di scritture

Art. 33 - Sistema di scritture

I. L'Università tiene le seguenti scritture prodotte per via informatica:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo, distintamente per la competenza e per ciascun anno di provenienza dei residui, lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo , distintamente per la competenza e per ciascun anno di provenienza dei residui, lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;
c) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;
d) i registri degli inventari.
II. Le scritture indicate alle lettere c) e d) del I comma del presente articolo sono prodotte per via informatica su modulo continuo a fogli numerati, preventivamente vidimato dal Direttore Amministrativo sull’ultima pagina.

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