Capo 6 - Conto consuntivo del Centro di Spesa Principale
Capo 6 - Conto consuntivo del Centro di Spesa Principale adminArt. 34 - Deliberazione del conto consuntivo del Centro di Spesa Pincipale
Art. 34 - Deliberazione del conto consuntivo del Centro di Spesa PincipaleI. Il conto consuntivo del Centro di spesa principale si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e della situazione amministrativa centrale di Ateneo.
II. Il conto consuntivo del CSP, accompagnato dalla relazione illustrativa del Direttore Amministrativo, dalla relazione rettorale e dagli allegati, è predisposto dalla Sezione Affari Finanziari almeno 15 giorni prima del termine di cui al successivo IV comma del presente articolo ed è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, di cui al successivo art.120, da allegare al predetto conto.
III. La relazione rettorale illustra l'andamento della gestione finanziaria dell'Università ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.
IV. Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario; unitamente ai bilanci dei CSA viene trasmesso entro 15 giorni dalla data della deliberazione direttamente al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e a quello del Tesoro, Bilancio e della Programmazione economica per conoscenza.
Art. 35 - Rendiconto finanziario del Centro di Spesa Principale
Art. 35 - Rendiconto finanziario del Centro di Spesa PrincipaleI. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per la entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformità allo schema deliberato dal CdA.
II. In particolare per la competenza devono risultare per ciascuna unità elementare oggetto di approvazione:
1. le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e le previsioni definitive;
2. le somme accertate o impegnate;
3. le somme riscosse o pagate;
4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
III. Per i residui sono indicati:
1. l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
2. le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti;
3. le somme riscosse o pagate in conto residui;
4. le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
Art. 36 - Situazione amministrativa centrale del Centro di Spesa Principale
Art. 36 - Situazione amministrativa centrale del Centro di Spesa PrincipaleI. La situazione amministrativa, redatta in conformità a quanto deliberato dal CdA, evidenzia con riferimento alla gestione centrale di Ateneo e con esclusione delle gestioni autonome:
· la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;
· il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;
· l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
· l’indicazione dell’avanzo libero distintamente da quello finalizzato.
II. Alla situazione amministrativa è allegato l’elenco analitico delle poste che compongono l’avanzo finalizzato.
Art. 37 - Situazione patrimoniale o conto del patrimonio
Art. 37 - Situazione patrimoniale o conto del patrimonioI. La situazione patrimoniale, che fa parte integrante del conto consuntivo, redatta in conformità a quanto deliberato dal CdA, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio.
II. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
III. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
IV. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni materiali e immateriali e dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
Art. 38 - Capitoli aggiunti e riaccertamento dei residui
Art. 38 - Capitoli aggiunti e riaccertamento dei residuiI. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, viene mantenuto in vita per la sola gestione delle somme residue.
II. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione e sempre che per il recupero di crediti di modestissima entità l'esperimento sia ritenuto economicamente svantaggioso dal Direttore Amministrativo.
III. La variazione dei residui attivi e passivi è deliberata contestualmente all’approvazione del conto consuntivo da parte del CdA.
IV. Sulle suddette variazioni il Collegio dei revisori esprime il proprio parere.
Art. 39 - Perenzione
Art. 39 - PerenzioneI. I residui delle spese correnti non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.
II. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il settimo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.
III. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza sui pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità del loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.