Art. 39 - Perenzione

Art. 39 - Perenzione

I. I residui delle spese correnti non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi.

II. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il settimo esercizio successivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata.
III. I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in conto competenza sui pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga la necessità del loro pagamento, richiesto dai creditori, e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.

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