Titolo 2 - GESTIONE PATRIMONIALE

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Art. 47 - Beni

Art. 47 - Beni

I. Il patrimonio è costituito da beni materiali mobili ed immobili, da beni immateriali, da titoli e da crediti e debiti.

II. I beni si distinguono in immobili e mobili, secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli, e sono tenuti distinti a seconda che afferiscano al Centro principale o ai CSA.
III. I beni immobili ricadono tutti nella gestione del Centro di spesa principale; i beni mobili appartengono al patrimonio del centro di spesa cui sono affidati.

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Art. 48 - Inventario dei beni immobili

Art. 48 - Inventario dei beni immobili

I. L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:

1. la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati;
2. il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
3. le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
4. il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
5. gli eventuali redditi.

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Art. 49 - Valutazione dei beni immobili

Art. 49 - Valutazione dei beni immobili

I. La valutazione degli immobili viene effettuata al costo iniziale ovvero al prezzo di stima o di mercato se trattasi di immobile pervenuto per causa diversa dall’acquisto a titolo oneroso ovvero se acquistato a seguito di contratto di leasing, comunque maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria. I beni vanno rivalutati, quando necessiti, secondo un valore di prudenziale stima, con le conseguenti rettifiche dello stato patrimoniale e del conto economico.

II. Sono altresì iscritti in apposita categoria del registro inventariale i beni immobili di proprietà demaniale concessi in uso perpetuo all’Università.

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Art. 50 - Consegnatari dei beni immobili

Art. 50 - Consegnatari dei beni immobili

I. I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad agenti della stessa i quali sono personalmente responsabili di quelli loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme della contabilità generale dello Stato.

II. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi la effettua e chi la riceve con l'assistenza del Direttore amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato.

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Art. 51 - Classificazione dei beni mobili

Art. 51 - Classificazione dei beni mobili

I. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

1. mobili, arredi, macchine di ufficio;
2. materiale bibliografico;
3. collezioni scientifiche;
4. strumenti tecnici e scientifici, attrezzature in genere;
5. automezzi ed altri mezzi di trasporto;
6. fondi pubblici e privati;
7. altri beni mobili.
II. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.

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Art. 52 - Inventario dei beni mobili

Art. 52 - Inventario dei beni mobili

I. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

1. il luogo dove si trovano;
2. la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
3. la quantità e il numero;
4. il valore.

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Art. 53 - Valutazione dei beni mobili

Art. 53 - Valutazione dei beni mobili

I. I beni mobili di natura durevole e le macchine sono valutati al costo d'acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Detto valore è sistematicamente ammortizzato.

II. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo d'acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello dell'inventariazione. Essi si individuano attraverso l'indicazione della natura, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
III. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro costo d'acquisto, o al valore di stima o di mercato se pervenuti per causa diversa dall'acquisto. Detto valore è sistematicamente ammortizzato.

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Art. 54 - Consegnatari dei beni mobili

Art. 54 - Consegnatari dei beni mobili

I. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili.

II. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal Direttore amministrativo o dal funzionario da questi all'uopo delegato che assistono alla consegna.
III. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'Amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
IV. Per quanto riguarda i beni mobili di pertinenza di CSNA e dei CSA si rimanda rispettivamente agli articoli 93 e 113 del presente Regolamento.

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Art. 55 - Carico e scarico dei beni mobili

Art. 55 - Carico e scarico dei beni mobili

I. A seguito dell’inventariazione viene emessa, dal competente ufficio, adeguata documentazione di presa in carico dei beni, firmata dal consegnatario.

II. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo o facilmente deteriorabili.
III. La registrazione in diminuzione dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore Amministrativo o del Direttore del CSA, secondo la competenza, sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.
IV. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.
V. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
VI. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.

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Art. 56 - Ricognizione dei beni mobili

Art. 56 - Ricognizione dei beni mobili

I. Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari a cura dei consegnatari. In tale sede, ove necessario, si provvede alla rivalutazione dei beni, secondo un valore di prudente stima, con le conseguenti rettifiche dello stato patrimoniale e del conto economico.

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Art. 57 - Inventario dei beni immateriali

Art. 57 - Inventario dei beni immateriali

I. Nei registri inventariali sono iscritti anche i beni immateriali valutati al prezzo d’acquisto.

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Art. 58 - Materiali di consumo

Art. 58 - Materiali di consumo

I. L’Economo provvede alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

II. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
III. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.

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Art. 59 - Automezzi

Art. 59 - Automezzi

I. Consegnatario degli automezzi è, per i mezzi dell'Amministrazione, l'Economo e, per gli Istituti o CSA, il rispettivo Direttore.

II. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che:
1. la loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;
2. il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in apposito libretto di marcia fornito dall'Ufficio Economato.
III. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni, e lo trasmette all'ufficio Economato.

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Art. 60 - Magazzini di scorta

Art. 60 - Magazzini di scorta

I. L'Università, con delibera del Direttore Amministrativo, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

II. Alla relativa disciplina si provvede con le forme ed il procedimento per l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni statutarie.

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Art. 61 - Inesigibilità dei crediti

Art. 61 - Inesigibilità dei crediti

I. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate dal Direttore Amministrativo, sentito il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.38, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità. Parimenti viene dichiarata l’inesigibilità dei crediti dei CSA su motivata istanza presentata dai Direttori dei medesimi al Direttore Amministrativo.

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