Art. 49 - Valutazione dei beni immobili
Art. 49 - Valutazione dei beni immobiliI. La valutazione degli immobili viene effettuata al costo iniziale ovvero al prezzo di stima o di mercato se trattasi di immobile pervenuto per causa diversa dall’acquisto a titolo oneroso ovvero se acquistato a seguito di contratto di leasing, comunque maggiorato delle spese per eventuali opere di miglioria. I beni vanno rivalutati, quando necessiti, secondo un valore di prudenziale stima, con le conseguenti rettifiche dello stato patrimoniale e del conto economico.
II. Sono altresì iscritti in apposita categoria del registro inventariale i beni immobili di proprietà demaniale concessi in uso perpetuo all’Università.