Art. 50 - Consegnatari dei beni immobili
Art. 50 - Consegnatari dei beni immobiliI. I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad agenti della stessa i quali sono personalmente responsabili di quelli loro affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme della contabilità generale dello Stato.
II. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi la effettua e chi la riceve con l'assistenza del Direttore amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato.