Art. 51 - Classificazione dei beni mobili
Art. 51 - Classificazione dei beni mobiliI. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1. mobili, arredi, macchine di ufficio;
2. materiale bibliografico;
3. collezioni scientifiche;
4. strumenti tecnici e scientifici, attrezzature in genere;
5. automezzi ed altri mezzi di trasporto;
6. fondi pubblici e privati;
7. altri beni mobili.
II. I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte ad identificarli.