Art. 52 - Inventario dei beni mobili

Art. 52 - Inventario dei beni mobili

I. L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

1. il luogo dove si trovano;
2. la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
3. la quantità e il numero;
4. il valore.

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