Art. 53 - Valutazione dei beni mobili
Art. 53 - Valutazione dei beni mobiliI. I beni mobili di natura durevole e le macchine sono valutati al costo d'acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. Detto valore è sistematicamente ammortizzato.
II. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo d'acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello dell'inventariazione. Essi si individuano attraverso l'indicazione della natura, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
III. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono inventariati al loro costo d'acquisto, o al valore di stima o di mercato se pervenuti per causa diversa dall'acquisto. Detto valore è sistematicamente ammortizzato.