Art. 54 - Consegnatari dei beni mobili

Art. 54 - Consegnatari dei beni mobili

I. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili.

II. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal Direttore amministrativo o dal funzionario da questi all'uopo delegato che assistono alla consegna.
III. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'Amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
IV. Per quanto riguarda i beni mobili di pertinenza di CSNA e dei CSA si rimanda rispettivamente agli articoli 93 e 113 del presente Regolamento.

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