Art. 55 - Carico e scarico dei beni mobili
Art. 55 - Carico e scarico dei beni mobiliI. A seguito dell’inventariazione viene emessa, dal competente ufficio, adeguata documentazione di presa in carico dei beni, firmata dal consegnatario.
II. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo o facilmente deteriorabili.
III. La registrazione in diminuzione dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore Amministrativo o del Direttore del CSA, secondo la competenza, sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile.
IV. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili.
V. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
VI. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.