Art. 56 - Ricognizione dei beni mobili
Art. 56 - Ricognizione dei beni mobiliI. Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari a cura dei consegnatari. In tale sede, ove necessario, si provvede alla rivalutazione dei beni, secondo un valore di prudente stima, con le conseguenti rettifiche dello stato patrimoniale e del conto economico.