Art. 58 - Materiali di consumo
Art. 58 - Materiali di consumoI. L’Economo provvede alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.
II. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
III. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.