Art. 60 - Magazzini di scorta
Art. 60 - Magazzini di scortaI. L'Università, con delibera del Direttore Amministrativo, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.
II. Alla relativa disciplina si provvede con le forme ed il procedimento per l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni statutarie.