Art. 60 - Magazzini di scorta

Art. 60 - Magazzini di scorta

I. L'Università, con delibera del Direttore Amministrativo, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta.

II. Alla relativa disciplina si provvede con le forme ed il procedimento per l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti disposizioni statutarie.

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