Art. 62 - Norme generali
Art. 62 - Norme generaliI. Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede ordinariamente, mediante trattativa privata previa acquisizione di una pluralità di offerte, entro i limiti indicati dall’art. 79 comma I punti 6 e 7 del presente regolamento.
II. Oltre detti limiti si provvede, ai sensi del Capo X del presente Titolo, con contratti preceduti da apposite gare aventi la forma del pubblico incanto o della licitazione privata nell’ambito di applicazione delle specifiche norme comunitarie e di recepimento. E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso o alla trattativa privata nei casi previsti dai successivi articoli.
III. Ai lavori manutentori del patrimonio esistente si provvede altresì, mediante trattativa privata, ai sensi del succitato art.79 comma I, punti 6 e 7, purché essi identifichino le seguenti fattispecie di interventi:
1. di manutenzione ordinaria: per quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare gli impianti tecnologici esistenti;
2. di manutenzione straordinaria : per quelli inerenti le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, superare barriere architettoniche e realizzare volumi tecnici, sempre che non comportino alterazione dei volumi e delle superfici degli edifici.
IV. E’ ammesso il ricorso, ai sensi dell’articolo 87 che segue, alla esecuzione dei lavori in economia esclusivamente nei casi di dichiarata ed indifferibile urgenza, formalmente attestata dal responsabile della competente struttura, quando il ritardo nell’intervento, determinato dall’indugio dell’espletamento delle procedure ordinarie, possa compromettere l’efficienza e la funzionalità delle strutture stesse e degli impianti tecnologici o possa costituire pericolo per cose e persone.
V. Per i lavori di cui al comma III sub 1. del presente articolo, per le forniture e per i servizi in genere è ammesso, ai fini di assicurare l’efficienza e la funzionalità delle strutture ed impianti tecnologici, il ricorso al sistema delle spese in economia, ai sensi del successivo art. 86 ed entro i limiti di spesa ivi indicati.