Art. 64 - Il Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario
Art. 64 - Il Programma Generale di Sviluppo Edilizio UniversitarioI. Il Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario, di cui al comma II lettera a) dell’art.63, costituisce il principale documento programmatico finalizzato alla realizzazione delle opere di edilizia universitaria.
II. Esso viene motivatamente proposto agli organi competenti per la sua approvazione, attraverso un documento avente contenuto di ‘Progetto di Programma’, da una Commissione composta da un numero di componenti designati in numero paritetico dal CdA e dal Senato Accademico.
III. La commissione ha carattere permanente ed i suoi componenti durano in carica per un triennio.
IV. La commissione è presieduta dal Rettore o da un suo delegato.
V. La competenza della commissione è esclusivamente propositiva , mentre i pareri ad essa richiesti su argomenti specifici, hanno carattere meramente consultivo.
VI. La competenza alla approvazione del Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario spetta al CdA, previa acquisizione del parere del senato accademico.