Art. 65 - Il Programma Triennale

Art. 65 - Il Programma Triennale

I. Il Programma Triennale di cui alla lettera b) comma II dell’art.63, sarà, ai sensi del comma 1 dell’art.17 della legge 109/94 – predisposto e motivatamente proposto dal Dirigente responsabile per l’adozione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art.14 comma 2, ultimo periodo, della legge 109/94.

II. Esso andrà preliminarmente assoggettato a parere consultivo da parte della Commissione di cui all’art.64, e successivamente inoltrato al CdA competente alla sua approvazione contestualmente alla presentazione del Progetto di Programma Generale di Sviluppo Edilizio Universitario.
III. Il Programma Triennale costituisce documento programmatorio e pianificatorio attuativo degli interventi –estrapolati dal Programma Generale di cui all’art.64 – da realizzare nell’arco del triennio. Nei suoi contenuti viene presentato agli organi competenti all’approvazione, nella forma di “Progetto di Programma Triennale”. La competenza all’approvazione del Programma Triennale spetta al CdA, previa acquisizione del parere del senato accademico.
IV. Il Programma Triennale dovrà contenere –quale allegato- l’indicazione delle opere che possono essere incluse nell’elenco dei lavori da realizzare nell’anno.

admin