Art. 67 - Attività propedeutiche alla formazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

Art. 67 - Attività propedeutiche alla formazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

I. Esaurito l’iter di cui all’art.66, l’Università attiva –ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell’art.14 della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni- le procedure finalizzate a dotare le opere di cui all’elenco dei lavori allegato al Piani Triennale approvato, del livello di progettazione preliminare di cui al comma 3 dell’art.16 della legge 109/94.

II. La competenza all’espletamento di tali procedure è del Dirigente di cui al’art.17, comma 1 legge 109/94.
III. La competenza all’approvazione dei progetti preliminari di cui sopra spetta al CdA.

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