Art. 68 - L'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

Art. 68 - L'elenco dei lavori da realizzare nell'anno

I. L’elenco dei lavori da realizzare nell’anno viene da ultimo definito dal CdA sulla base delle risorse economiche a tal fine disponibili, ai sensi del comma 9 dell’art.14 della legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

II. Esso viene approvato in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo di cui costituisce parte integrante.
III. Con la medesima deliberazione il CdA autorizza, in via generale, l’esecuzione degli appalti e degli atti necessari alla loro realizzazione.

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